Diritto all’informazione sanitaria
Consenso Informato
Le norme di legge, oltre che il codice deontologico, impongono al medico di informare il malato sull’iter diagnostico da seguire.
In particolare, per l’esecuzione di prestazioni che prevedono, esami diagnostici clinico-invasivi, e comunque prestazioni di una certa complessità, l’utente deve esprimere, in modo certo e consapevole, il proprio consenso, mediante la sottoscrizione di moduli appositamente predisposti presso ogni reparto e/o ambulatorio.
Solo l’acquisizione del consenso informato rende legittimo il particolare atto medico, permettendo al sanitario di procedere all’intervento/procedura.
A questa prassi, fanno eccezione le situazioni in cui i soggetti, pervenuti all’osservazione dei sanitari, si trovino in condizioni cliniche critiche (imminente pericolo di vita).
La procedura sopra illustrata non solleva il medico dalle sue specifiche responsabilità in ordine alla corretta esecuzione degli atti che va a compiere e che ha scelto secondo scienza e coscienza.